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Valutazione del Rischio chimico per presenza di apparati di
stampa e fotocopiatori
a
tecnologia laser alimentati con pigmento toner.
a cura di Franco Teramo
Le sostanze chimiche contenute nelle stampanti hanno il
compito di riprodurre il nero e i vari colori.
Devono essere SEMPRE fornite di etichetta anche se
questa, non è obbligatoria per legge.
Il datore di lavoro ha tre buoni motivi cogenti per
acquistare solo prodotti dotati di scheda descrittiva di
ogni singolo componente, il toner o l’inchiostro:
1) La Normativa vigente impone al datore di lavoro il
compito non delegabile, di valutare tutti i rischi
presenti nel luogo di lavoro;
2) La Legge obbliga inoltre la valutazione di quanto
inquini i luoghi di lavoro, quindi la tossicità di un
sostanza và ponderata nell’uso che in azienda viene
fatto della stessa, quindi elaborazioni, miscele,
fusioni, combustioni volontarie o accidentali vanno
valutate e comprese nella stesura del documento
obbligatorio sulla valutazione del rischio;
3) Se il datore di lavoro non conosce l’esatta
formulazione chimica delle sostanze presenti non può
neppure adempiere all’obbligo di informare i lavoratori,
gli addetti alla sicurezza aziendale, gli eventuali
soccorritori esterni che possono eventualmente
intervenire in azienda. (vigili del fuoco, croce rossa)
Il legislatore ordina l’assenza di inquinanti e agenti
chimici nell’ambiente di lavoro, siano questi
cancerogeni, mutageni o semplicemente tossici.
Solo in caso di impossibilità, il legislatore ripiega
nel concetto, del ciclo chiuso o ambiente separato e se
anche questo fosse infattibile impone le minime
emissioni possibili, sempre al datore di lavoro compete
l’onere di dimostrare sia in sede di ispezioni che in
sede legale che ha fatto quanto è tecnologicamente
possibile ai fini della prevenzione.
(art. 2087-1374-1218 c.c. )
Per quanto esistano differenti riferimenti normativi, il
testo unico D.l.gs. 09.04.2008 nr. 81,
contiene norme quasi esaurienti su gli obblighi
incombenti per la figura del datore di lavoro.
La giurisprudenza ha realizzato così un modello
partecipativo che attraverso la condivisione dei
problemi, tende a conseguire un alto livello sicurezza
aziendale, quindi una pluralità di soggetti sono
investiti da un ruolo istituzionale e legittimati e
coobbligati ad adoperarsi ai fini della tutela della
salute e della prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.
Altro chiaro orientamento e la figura DINAMICA della
ricerca che deve in maniera cogente investire la forma
mentale del datore di lavoro, che non solo deve
individuare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro
ma deve eliminarli in maniera professionale, sistematica
e programmatica.
Il documento sulla Valutazione del Rischio redatto in
maniera in personale dove siano insite carenze,
omissioni, sviste (in quanto deve contenere TUTTI I
RISCHI) o sia redatto senza consultare gli altri organi
della sicurezza aziendale e i dipendenti è di fatto
elusivo delle finalità del documento stesso.
Deve contenere invece quanto disposto da Leggi, “norme
tecniche”,“buone prassi” e “linee guida” redatte da
organi governativi come Ministeri, Regioni, ISPESL e
INAIL che il T.U. D.l.gs. 09.04.2008 nr. 81,al -Titolo
I - Principi comuni - Capo I - Disposizioni generali -
Art. 2. lettere. U, V e Z-, cita espressamente, come
organi competenti ad emanare istruzioni tecniche ai fini
della prevenzione.
Sempre il Documento sulla Valutazione dei Rischi è luogo
dove programmare e descrivere i futuri interventi quindi
è un documento aperto e teso al divenire.
Interpretare questo “Documento” come un astratto atto
burocratico da esibire in luogo di controlli ispettivi
per evitare contravvenzioni, consegue il massimo danno
per i lavoratori, lasciando comunque integre tutte le
responsabilità civili e penali previste per il datore di
lavoro inadempiente.
Siamo di fronte ad un adempimento sostanziale e non
formale, nessun datore potrà eludere sanzioni penali o
amministrative, mostrando un inutile foglio di carta con
un vago vademecum di norme.
Quanto su detto in luogo della valutazione del rischio
chimico per la presenza di stampanti laser implicita
che il datore di lavoro deve nel suo massimo interesse
contemplare le seguenti considerazioni sul toner:
1)
il toner come materia prima;
2)
le reali emissioni di contaminanti durante la
stampa.
Il toner come materia prima.
Il toner non è un materiale omogeneo, bensì una polvere
finissima contenente particelle di carbone, ferro e
resina. Nel processo di stampa laser, utilizzato nelle
fotocopiatrici ed in alcune stampanti, il toner si
imprime sulla carta costituendo il testo e le immagini
stampate.
Inizialmente era essenzialmente polvere di carbone ma
successivamente, per migliorarne le prestazioni, alle
particelle carboniose è stato mescolato un polimero, la
composizione del quale varia da un produttore all'altro,
ma solitamente è un copolimero stirene acrilato oppure
una resina poliestere.
Per inserire in maniera ordinata il pigmento nero o
colorato (carbone, polimero, poliestere) entra nel
processo, il componente "ferro", che viene catturato dal
magnetismo indotto in punti precisi del foglio di carta,
viene quindi fuso dal calore del forno Fusore,
attaccandosi alle fibre della carta.
Le particelle di toner avevano originariamente una
dimensione media di 12 micrometri, ma l'esigenza di
aumentarne la risoluzione o definizione di stampa ha
portato una conseguente diminuzione delle dimensioni a 8
micrometri.
Il toner classico è di colore nero,
per le stampanti a colori esistono toner nei colori
fondamentali giallo, magenta e ciano.
Nelle prime macchine il toner doveva essere versato da
una bottiglia in una apposita apertura, oggigiorno si
utilizzano apposite cartucce usa e getta che includono
il toner, i meccanismi per la sua distribuzione e a
volte il tamburo fotosensibile.
La stampante a toner rilascia nell'aria un particolato
con particelle di dimensioni che possono andare
da 1 fino a 1/10 di micron (unità di misura = micron =
µm),
recentemente rilevate fino a 23/1000 di micron.
(23nm nanometro).
Siamo nelle dimensioni fisiche delle Nano particelle,
sostanze che possono creare seri problemi di salute,
ambientali, di riciclaggio e conferimento in discarica.
Come materia prima, il toner sussiste in molteplici
brevetti industriali registrati.
Notizie sui singoli brevetti possono essere reperiti nel
web nel sito:
http://www.patentgenius.com
Assume quindi un importanza centrale l'etichetta del
toner, una corretta valutazione del rischio può
realizzarsi solo se si conoscono tutti i componenti del
singolo brevetto.
La scheda tecnica del toner, elenca i componenti e le
relative percentuali, quando entra nel merito della
tossicità, indica sovente che i componenti non sono
classificati dagli organismi internazionali di controllo
delle sostanze. (ad esempio: IARC o ACGIH).
Questo non significa che la sostanza sia innocua, questi
organismi infatti, segnalano una sostanza e la
classificano, solo dopo aver avuto riscontri oggettivi
per definirla eventualmente tossica, cancerogena o
mutagena per questo motivo possono impiegare anche
alcuni anni, di ricerca e studio.
L'industria produce per contro e registra nuovi brevetti
di toner periodicamente, nessun nuovo brevetto,
avrà segnalata alcuna classificazione negativa.
Un toner che ad esempio contiene stirene copolimero
acrilico tipo 1, emette dopo i processi fotochimici
interni alla stampante, sostanze non diverse da un altro
che contiene stirene, ma nei fatti non è classificato
come lo stirene.
Questa sostanza derivata, rielaborata, rinominata e
brevettata è legalmente un nuovo brevetto, una sostanza
chimica nuova.
La scheda poi, non sempre accompagna il prodotto,
esistono nel regolare commercio cartucce di toner
rigenerate e cartucce non originali, il quadro
complessivo è articolato e merita attenzione da da parte
di tutti, Legislatore compreso.
Contaminanti emessi da una stampante a toner.
Il secondo aspetto della sicurezza riguarda la
valutazione del rischio chimico rappresentato dalle
emissioni complessive di una stampante a tecnologia
laser che non si esauriscono nei fumi e nelle polveri
dei componenti del toner.
Le stampanti laser liberano infatti sostanze tossiche,
cancerogene e mutagene, come provano diversi studi
internazionali.
Il toner contiene sempre un 50% di derivati del carbone
o del petrolio, che sottoposti a combustione incompleta
liberano nell'aria benzene. (fonte I.S.P.R.A. Istituto
Superiore per la Ricerca Ambientale).
I processi fotochimici di stampa sollecitano con il
calore la carta, provocando il rilascio di formaldeide.
Queste due sostanze sono classificate dallo IARC in
classe 1 tra i cancerogeni certi.
Potete verificare le classificazioni di tutte le
sostanze presso questo sito comunitario:
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
Basta inserire il numero CAS, o altro numero contemplato
nei criteri del
E.S.I.S.
(European
Substances Information System),
il nome della sostanza o
la formula molecolare.
Altre sostanze emesse da questo tipo di stampanti e che
in base alla loro concentrazione possono essere
potenzialmente dannose sono l'ozono e il monossido di
carbonio.
"In particolare, la produzione di ozono dovuta al
processo di carica e scarica generato dal campo
elettrico,
prodotto intorno ai fili corona, durante il loro
funzionamento.
La presenza di ozono in prossimità delle macchine
fotocopiatrici viene normalmente avvertita già a basse
concentrazioni (0.01-0.02 ppm) a causa del tipico odore
pungente.
A concentrazioni superiori (0.25 ppm) l’ozono è
irritante per occhi e mucose, fino a portare irritazioni
delle vie respiratorie, tosse e dispnea a livelli alti
Inoltre, a causa degli alti tassi di emissione dei
composti organici volatili e del contributo
significativo al livello totale di VOC presenti nel
determinato ambiente,
le macchine fotocopiatrici sono ritenute responsabili
di molti casi di sintomi associati alle sindromi
correlate all’edificio.
Le macchine fotocopiatrici, infine, costituiscono una
fonte di particelle inalabili a causa dell’emissione di
polvere di toner contenente il nero carbone come
pigmento e una resina che consente al nero carbone di
aderire sul foglio. (fonte: A.P.A.T.)
Tre studi internazionali hanno dimostrato e rilevato le
reali emissioni, delle stampanti laser:
- Lidia Morawska
vedi articolo su Morawska
della Queensland University of Technology di Brisbane in
Australia;
-
Dimitris Kotzias
del Centro Comune di Ricerche della Commissione Europea
a Ispra;
-
Hamed Adetunji
,
della Oxford Brookes University, School of Health &
Social Care.
Nei tre studi, in un ambiente tecnico, privo di
emissioni proprie, si sono registrati i valori dei
principali inquinanti ambientali monitorando prima,
durante, dopo la stampa di un preciso numero di copie,
ripetendo le misurazioni per diversi modelli di
stampanti laser.
Degno di nota è il laboratorio Indoortron presso il
Centro Comune di Ricerche della Commissione Europea a
Ispra
(comune lombardo della provincia di Varese), usato dal
prof. KOTZIAS.
Segnaliamo in riferimento ai lavori di questo
laboratorio un articolo in lingua italiana pubblicato
nel numero di marzo 2004 di Newton (rivista), e le
considerazioni in esso contenute di
Roberto Bono
professore di Igiene ambientale dell' Università di
Torino:
"Lo
smog in una stanza".
Questi studi hanno rilevato che le stampanti liberano
contaminanti, le emissioni hanno valori tali, da destare
non poche preoccupazioni e richiedono un approccio
prudente e soluzioni.
Conferma e sintesi autorevole nel VII Convegno Nazionale
di Medicina Legale e Previdenziale del 22-10-2008, uno
studio preciso e completo dell'INAIL sull'inquinamento
in-door, con chiari riferimenti all'inquinamento da
stampanti laser.
Consigli e precauzioni
Il Testo Unico Sicurezza Lavoro, decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, contempla precise norme e linee guida
a tutela della salute nei luoghi di lavoro, per la
valutazione del rischio chimico.
Non è invece regolato l'utilizzo di tali stampanti nelle
case, dove un approccio non professionale o l'uso da
parte di minori, rappresenta un pericolo emergente e
attuale.
Quando si manipola il toner e la stampante occorre
sempre adoperare gli appositi dispositivi di protezione
individuale (DPI) guanti e mascherina;
Collocare la stampante in luogo quanto più separato
possibile da dove si soggiorna lungamente;
Garantite un ricambio d'aria continuo all'ambiente;
Tenete lontano dai bambini e dalle loro camerette le
stampanti laser;
Dotate la stampante di un sistema di cattura delle
emissioni inquinanti, certificato dall' ISPESL;
Comprate il toner solo se è provvisto di etichetta che
indichi tutti i componenti;
Il toner ha come altre polveri la capacità, di
percorrere le correnti d'aria naturali degli ambienti
chiusi, la cartuccia del toner una volta inserita nella
stampante resta aperta, altra polvere rimane dispersa
nei meccanismi, ne consegue che anche spenta la
stampante immette polvere nell'aria quindi si consiglia
di coprire la stampante quando è inattiva.
Approfondimenti
Fonte attendibile sull'inquinamento in-door, da
consultare è il sito tematico governativo italiano:
dell'ISPRA ex Apat Istituto Superiore per la Ricerca
Ambientale.
Per un approccio medico-legale aggiornato a novembre
2008, su toner e stampanti laser, consultate uno studio
del SUVA ente governativo svizzero divisione medicina
del lavoro: suva PDF.
Fonte per valutare inquinamento da benzene e formaldeide
in door e out door è reperibile negli studi del
Dr. Dimitris Kotzias: Exposure to Air Pollution
Per ricercare articoli scientifici (in lingua inglese)
di Morawska, Kotzias, Adetunji, Bono e altri
ricercatori,
consultare il National Center for Biotechnology
Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
Segnaliamo inoltre
questo recente studio
medico legale prodotto da ricercatori dell'I.N.A.I.L.
che è sintesi esemplare della problematica medico legale
sull'inquinamento in-door che è problema serio,
emergente che può assumere dimensioni gravi anche
maggiori di quelle avute in passato dall'amianto.
(se preferite in formato
PDF)
Attenzione massima al toner in commercio, esistono
alcune decine di licenze/brevetti di composizione di
toner, alcuni addirittura banditi a livello comunitario
(Direttiva 2002/61/CE del Parlamento Europeo) e non
sussiste obbligo di etichetta sui toner, di conseguenza
è fiorente il mercato delle cartucce rigenerate, come
quello parallelo di cartucce “commerciali” provenienti
principalmente dalla Cina.
Il toner rappresenta quindi in alcuni casi un pericolo
inconoscibile, perché non rivelato.
Questa normativa favorevole ai produttori di toner e ai
fornitori di assistenza, non tutela la salute dei terzi,
lascia la responsabilità tutta al datore di lavoro, per
i danni arrecati e l’onere di identificare in proprio le
sostanze contenute.
Secondo, ulteriore rischio per la salute, viene
dall’espediente creativo – chimico - giuridico che
consente di rielaborare sostanze nei fondamentali
identiche, rinominarle, brevettarle, eludendo così la
classificazione delle sostanze, finalizzata alla
prevenzione, realizzata dagli organismi internazionali,
i produttori, nascondono così la svelata tossicità dei
prodotti, riconfezionandoli e ponendo a loro difesa, la
normativa sui brevetti industriali e commerciali, che
prevale inspiegabilmente sul diritto alla salute.
Il toner rappresenta quindi in altri casi un pericolo
inconoscibile, perché manipolato o segretato.
Quanto detto porta oggi anche a schede di toner che non
segnala la non-tossicità, ma il “non classificato” dagli
organismi internazionali di controllo o a volte la
chiara dizione di:
”sostanza coperta da diritto commerciale o industriale”.
Nei fatti la volontà di non informare adeguatamente gli
utilizzatori è perciò pretestuosa, ha una rilevanza
penale, quando così elude, la compiuta valutazione del
rischio chimico, richiesta dalla normativa al datore di
lavoro.
In buona sostanza il datore di lavoro non deve nel suo
interesse accettare lo stato di fatto e diritto che
consente di vendere irresponsabilmente prodotti chimici,
quando gli stessi prodotti chimici non sono utilizzabili
senza incorrere in sanzioni precise che il datore non
può giustamente eludere in alcun modo.
Ribadiamo che utilizzare sostanze sconosciute è in sé
contro le leggi vigenti, nessun datore potrà in giudizio
dire ad esempio:
" non sapevo che il toner per effetto della combustione,
libera benzene e che questo è cancerogeno di classe 1,
mutageno di classe 2, tossico contrassegnato con nota E
dalla CEE."
Una corretta applicazione delle norme di tutela non può
che mettere comunque fuori gioco suddetti espedienti, al
datore compete comunque l’accertamento in proprio delle
sostanze che inquinano l’ambiente di lavoro siano esse,
materie prime, o essenze liberate da combustione o altri
processi di lavorazione.
La legge contempla un datore di lavoro avanguardista col
fine di realizzare e dare dinamismo all’azione
collegiale di prevenzione, e contenere la dimensione
reale del problema emergente della sicurezza dei luoghi
di lavoro.
L’imprenditore deve rendersi consapevole che lo studio
delle cause, dei relativi interventi di prevenzione e/o
di protezione nei confronti di tali tipi di rischio mira
non solo alla ricerca e realizzazione di un Idoneo
equilibrio bio - ambientale tra uomo e ambiente di
lavoro, ma anche ad un aumento della produttività
individuale di un lavoratore che in salute non può che
rispondere meglio alle esigenze aziendali ed avere meno
giorni di malattia anche in luogo di una semplice
bronchite.
Inoltre è folle risparmiare sulla prevenzione, quando
un dipendente può ricostruire anche a distanza di anni e
imputare a causa di lavoro un danno alla salute, una
malattia professionale, un tumore.
In particolare il nesso eziologico, tra toner e alcuni
tumori su organi bersaglio come lo scroto, i seni
paranasali, i polmoni, le malattie leucemiche è ormai
conclamato.
Come conclamata è la relazione tra inquinamento in-door
degli ambienti di lavoro con la MCS ovvero:
"la
sensibilità chimica multipla."
vedi anche questo video
qui trovi notizie su un disegno
di legge sulla MCS
qui ulteriori dati su MCS
Altra considerazione va all’evoluzione degli
accertamenti su organi che con le apparecchiature di
oggi, rendono possibili biopsie attendibili e
certificabili.
In ultima analisi le risultanze dell’azione
medico-legale, negli anni vede sempre più riconosciute
le malattie professionali, nuove sentenze hanno rivelato
le responsabilità i datori di lavoro, anche perché la
civiltà giuridica del nostro Bel Paese si avvicina
sempre più alla realtà Europea, non và dimenticato
quanta influenza positiva dal punto di vista giuridico
viene all’Italia dal fatto di dover uniformare le sue
normative a quelle comunitarie.
La storia giuridica vede molte grandi imprese, costrette
a pagare danni notevolissime per aver diffuso sostanze
dimostratesi cancerogene e dannose.
Queste cause onerose hanno colpito aziende produttrici e
utilizzatrici di sostanze, con risarcimenti inestimabili
per i danni creati alle persone e all’ambiente.
La parola d’ordine per gli anni a venire è dismettere de
finitamente l’abito dell'imprenditore che intravede solo
i costi dell’azione di prevenzione, ponderare i vantaggi
etici ed economici a breve e a lungo termine, che una
corretta azione di tutela sa restituire ai bilanci
aziendali.
La soluzione
Ora la tecnologia ha nel prodotto della ditta della Eco
Service Office S.r.l., risposto pienamente alla prima
istanza ideale del legislatore, eliminare gli agenti
chimici tossici !
Un dispositivo che restituisce compatibilità ambientale
alle stampanti laser poste in quasi tutti gli uffici,
che come da certificazioni Ispesl e del Politecnico di
Torino, ne cattura le emissioni prodotte.
Questa soluzione rende accessoria ma sempre da ben
valutare, la creazione di un ambiente chiuso o separato,
una adeguata ventilazione naturale o forzata degli
ambienti confinati.
Noi consigliamo di predisporre il Dust Buster in ogni
tipo di apparato, di produrre comunque potendo, un
numero limitato di copie nelle stampanti di prossimità e
trasferire gli alti volumi in ambienti separati.
Ridurre con studio apposito quanto necessita di essere
stampato, anche a costo di valutare sempre con un azione
tesa al divenire, di sostituire parte dell’archivio
cartaceo con un moderno archivio elettronico.
Rimettiamo parti significative del testo unico d.lgs.
09.04.2008 nr. 81, si consideri l’art. 15 del T.U. nr.
81 nei punti sottoscritti:
a) la valutazione di tutti i rischi per la
salute e sicurezza;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute
del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che
non lo e', o e' meno pericoloso;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici sui luoghi di lavoro;-.
La centralità del documento sulla valutazione di tutti i
rischi del luogo di lavoro chiarita nel Capo III,
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, Sezione
I , Misure di tutela e obblighi, Art. 17- Obblighi del
datore di lavoro non delegabili:
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto all'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.”
L’attuale normativa infatti amplia i doveri di sicurezza
del datore di lavoro imponendogli una diligenza
qualificata (art.1176 c.c.), una particolare accuratezza
sia nell'individuazione dei fattori di pericolo, sia
nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a
tutelare l'integrità fisica del lavoratore, anche se non
specificamente previste da norme di prevenzione o da
altre prescrizioni di organi competenti.
Art. 223. Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore
di lavoro determina,
preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti
dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
dal responsabile dell’immissione sul mercato
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai
sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in
presenza di tali agenti, compresa la quantità degli
stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i
valori limite biologici;
di cui un primo elenco è riportato negli allegati
XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive
adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali
azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro
indica quali misure sono state adottate ai sensi
dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225.
Nella valutazione medesima devono essere incluse le
attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia,per
le quali è prevedibile la possibilità di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare
effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo
l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano
l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi
sono valutati in base al rischio che comporta la
combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 235. Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di
un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile,
con una sostanza o un preparato o un procedimento che
nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta
nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente
cancerogeno o mutageno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l’utilizzazione
dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga
in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile.
L’esposizione non deve comunque superare il valore
limite dell’agente stabilito nell'allegato XLIII.
Art. 236. Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il
datore di lavoro effettua una valutazione
dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i
risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all’articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e
della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della
loro concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione
al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato
solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma
polverulenta
e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili
modi di esposizione,
compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure
pag. 140 di 406 preventive e protettive del presente
capo,
adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o
l’autocertificazione
dell’effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti
dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di
sostanze o preparati cancerogeni o mutageni
di processi industriali di cui all’allegato XLII,
con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero
potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il
grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il
tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
6.Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i
dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui
all’articolo 50, comma 6.
segue...
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