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Il documento sulla valutazione del Rischio Tale adempimento formale e sostanziale deve essere eseguito nel massimo scrupolo da parte del datore di lavoro. Il quale spesso mal consigliato da pseudo tecnici elabora dei documenti che in sede di seria ispezione o in sede legale, vengono demoliti e ridotti a "inutili fogli di carta tesi all'elusione della norma". MI SPIEGO MEGLIO... Se un ispettore del lavoro dovesse operare con scienza e coscienza, giunto sul posto di lavoro dovrebbe, verificare se esistono pericoli non valutati ed elencati, sanzionare già il fatto che non tutti i rischi sono elencati. Di seguito valutato il livello di coinvolgimento dei dipendenti, dei rappresentanti degli addetti alla sicurezza, del preposto, se lo spirito partecipativo della legge viene tradito da un comportamento autoritario e autarchico quanto illegale e irresponsabile del datore di lavoro, l'Ispettore dovrebbe sanzionare pesantemente il datore di lavoro. Ma anche in presenza di un'ispezione superficiale Vi garantisco che in sede legale nessun buon avvocato potrà e saprà difendere chi avrà redatto un documento vuoto, privo di sostanziali osservazioni, fatte sul campo, contenente tutti i rischi, le soluzioni per la prevenzione e la programmazione della sistematica eliminazione e riduzione di tutti i pericoli. L'integrazione dei dispositivi di protezione obbligatori delle dotazioni di pronto soccorso, con particolare attenzione a quanto di negativo sia accaduto nei luoghi di lavoro nel passato.
In buona sostanza redire un documento astratto dalla realtà è come avere nella propria auto un contrassegno assicurativo falso... al primo incidente vi trovate: "in un mare di guai !" Sezione II del TESTO UNICO DLGS. NR.81 DEL 9/4/2008 VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi |
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